Con l’“Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio” (modulo D11) viene introdotto nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della legge provinciale 15/04/2025, n. 4 “Procedure generali di prevenzione incendi”, il sistema di rinnovo della conformità antincendio derivante dal Codice di prevenzione incendi.
Il “Regolamento di esecuzione sulle procedure generali di prevenzione incendi” (deliberazione della Giunta provinciale n. 494 del 19/06/2026) contiene le disposizioni di dettaglio necessarie per l’attuazione delle previsioni della legge provinciale n. 4/2025 in materia di procedure generali di prevenzione incendi.
Quando si avvicina la scadenza dell’attestazione di conformità antincendio, è opportuno verificare preventivamente che sussistano tutti i presupposti necessari. Per questo motivo gli esperti statali di prevenzione incendi propongono un audit (contratto di servizio), che accompagna continuativamente le attività e consente di individuare tempestivamente eventuali difformità, anziché rilevarle soltanto poco prima della necessaria attestazione.
In sostanza, con l’“Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio” vengono verificati, da un lato, i provvedimenti di protezione attiva e, dall’altro, quelli di protezione passiva, al fine di accertarne l’efficacia.

Tra le misure di protezione passiva rientrano la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, la compartimentazione antincendio e le vie di esodo.
La legge provinciale n. 4/2025 prevede, in linea generale, che le attività esistenti soggette a controllo debbano adeguarsi agli obblighi previsti dalla legge provinciale n. 4/2025 al momento dell’esecuzione del primo intervento edilizio e, in ogni caso, entro 5 anni per le attività di categoria A e B ed entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge per le attività di categoria C.
I termini per le attività di categoria C sono prorogati dal “Vadamecum alla modifica e applicazione dell’articolo 16, comma 7, della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4”, che specifica altresì le modalità di attuazione.

Qualora venga riscontrata una difformità tra lo stato esistente al momento del collaudo e lo stato di fatto, occorre verificare, nel più breve tempo tecnicamente possibile, se tale difformità costituisca una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio rispetto al progetto originariamente approvato.
- Qualora la difformità non sia sostanziale, il progetto viene adeguato allo stato di fatto e la documentazione di collaudo viene integrata, nel più breve tempo tecnicamente possibile, con le modifiche apportate. Successivamente può essere effettuata l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, che dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2026. In caso contrario, entro il 31 dicembre 2026 dovrà essere predisposto un piano di adeguamento, al fine di prorogare il termine per la trasmissione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio fino al 31 dicembre 2028.
- Qualora tra lo stato esistente al momento del collaudo e lo stato di fatto venga riscontrata una difformità che comporti una modifica sostanziale sotto il profilo della sicurezza antincendio, è necessario adeguare immediatamente il progetto antincendio alla nuova situazione e trasmettere una nuova SCIA antincendio corredata della relativa asseverazione.
Qualora il progetto antincendio o il verbale di collaudo antincendio non siano più reperibili, ma i relativi dati essenziali risultino contenuti nell’autorizzazione all’utilizzo, è necessario, nel più breve tempo tecnicamente possibile, “ricostruire” il progetto originario sulla base della documentazione disponibile, applicando le disposizioni vigenti al momento del collaudo. Il termine ultimo per la presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è il 31 dicembre 2028, a condizione che entro il 31 dicembre 2026 sia stato predisposto un piano di adeguamento degli edifici.
Qualora manchino le certificazioni relative ai materiali, occorre sottoporre campioni dei materiali prelevati a prove presso un laboratorio europeo certificato oppure sostituire tali materiali con altri già classificati.
Qualora manchino le dichiarazioni di conformità degli impianti, queste devono essere sostituite da una perizia redatta da un tecnico abilitato.
Qualora non siano reperibili né il collaudo né l’autorizzazione all’utilizzo, le procedure di prevenzione incendi devono essere integralmente ripetute ai sensi della legge, poiché l’esercizio di un’attività soggetta a controllo senza il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi costituisce reato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.


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