Sebbene, dal punto di vista terminologico, si parli spesso di collaudo antincendio degli impianti, in realtà un vero e proprio collaudo esterno dell’impianto non è previsto dall’ordinamento. La normativa non contempla infatti una verifica finale eseguita da un soggetto terzo indipendente, bensì il collaudo effettuato dall’installatore e la successiva certificazione rilasciata dal professionista antincendio.
Ciò nonostante, il collaudo funzionale eseguito dall’installatore rappresenta il momento centrale dell’intero processo di realizzazione degli impianti di protezione antincendio. Per gli impianti idraulici esso comprende due verifiche fondamentali: la prova di pressione e la verifica funzionale. Quest’ultima non si limita a dimostrare il raggiungimento della pressione idraulica richiesta, ma accerta anche che siano garantite le portate d’acqua previste dal progetto e necessarie ai fini della sicurezza antincendio.
Uno sguardo alla procedura amministrativa prevista dal Codice di prevenzione incendi consente di comprendere chiaramente la ripartizione delle responsabilità.
Il responsabile di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi presenta la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), con la quale comunica l’avvio dell’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco. A corredo della SCIA viene allegata l’asseverazione (Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio – PIN 2.1), sottoscritta da un tecnico abilitato, che non deve necessariamente essere un professionista antincendio, il quale attesta la conformità dell’attività alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi:

Tra gli allegati obbligatori figurano, per quanto riguarda gli impianti, i seguenti documenti:
- Dichiarazioni di conformità/rispondenza redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. (DC);
- Dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento redatte sul modello PIN 2.4 – DICH. IMP. (DI);
- Certificazioni di rispondenza e di corretto funzionamento redatte sul modello PIN 2.5 – CERT. IMP. (CI).
L’installatore rilascia la Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto (PIN 2.4 – DICH. IMP.), con la quale attesta di aver eseguito l’impianto a regola d’arte e di averne verificato il corretto funzionamento mediante il collaudo funzionale:

Il professionista antincendio rilascia invece la Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto (PIN 2.5 – CERT. IMP.), attestando che l’impianto è conforme alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi, al progetto approvato e che il suo funzionamento è coerente con gli obiettivi di sicurezza antincendio:



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