La legge provinciale “Procedure generali di prevenzione incendi”, Legge provinciale 15.04.2025, n. 4, sostituisce quella del 1992. Si tratta di una legge procedurale: le norme tecniche vigenti rimangono invariate.
L’unico nuovo obbligo consiste nel fatto che la persona responsabile dell’attività soggetta ai controlli deve verificare ogni cinque anni se, nel corso degli anni, siano cambiate le condizioni dell’attività. A tale obbligo corrisponde una specifica responsabilità giuridica. In questo modo la normativa provinciale sulla prevenzione incendi si allinea al Codice di prevenzione incendi statale (Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015).
Per le attività già esistenti la legge provinciale 4/2025 prevede in articolo 16:
(7) I responsabili delle attività soggette a controllo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato rilasciato un verbale di collaudo ai fini della prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, di data antecedente a tre anni dall’entrata in vigore della presente legge devono espletare gli adempimenti di cui all’Art. 9 della presente legge in occasione dei primi interventi edilizi previsti e comunque non oltre: un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività rientranti nella categoria C di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 10); cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività rientranti nelle categorie A e B di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 11)
La legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 4/2025 richiama espressamente le attività soggette ai controlli previste dal D.P.R. 151/2011 e definisce il “responsabile dell’attività” come la persona fisica o giuridica tenuta ad adempiere agli obblighi di prevenzione incendi relativi alla specifica attività; normalmente si tratta del gestore o dell’amministratore.
Nel diritto della prevenzione incendi, la “persona responsabile dell’attività” ovvero il “responsabile dell’attività” è il soggetto che risponde nei confronti dei Vigili del Fuoco per la specifica attività (ad esempio un’autorimessa interrata rientrante nell’attività n. 75 del D.P.R. 151/2011).
Non è determinante il tipo di impresa o di gestione, bensì chi esercita concretamente il potere di organizzazione e di disposizione sull’attività. Di regola si tratta del legale rappresentante. Determinante è sempre chi organizza e gestisce effettivamente l’attività e assume la responsabilità del rispetto delle norme di prevenzione incendi nei confronti dell’autorità competente. In provincia di Bolzano tale autorità è l’Ufficio Prevenzione Incendi della Provincia autonoma di Bolzano; in Italia è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di un condominio o di un’autorimessa condominiale, di regola il responsabile dell’attività è l’amministratore di condominio, poiché gestisce l’impianto comune e presenta o rinnova la pratica di prevenzione incendi (SCIA antincendio). L’amministratore risponde anche della presenza di oggetti o materiali depositati in modo non conforme alle prescrizioni di prevenzione incendi.


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