Il professionista antincendio e il tecnico antincendio in provincia di Bolzano

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La Legge provinciale n. 4/2025 disciplina la prevenzione incendi in provincia di Bolzano. Sebbene la Provincia autonoma disponga di competenza legislativa primaria in materia di prevenzione incendi, la normativa provinciale fa comunque riferimento alle disposizioni statali vigenti.

La legge distingue tra tre figure professionali:

  • “Tecnico abilitato”: professionista qualificato, iscritto al relativo albo professionale e operante nell’ambito delle proprie competenze.
  • “Professionista antincendio”: professionista qualificato, iscritto al relativo albo professionale e negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modifiche, operante nell’ambito delle proprie competenze.
  • “Progettista antincendio”: tecnico abilitato o professionista antincendio che redige il progetto di prevenzione incendi. Di norma, il progettista antincendio non deve necessariamente essere un professionista antincendio, ma può essere un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale).

In determinati ambiti è tuttavia necessario il coinvolgimento di un professionista antincendio. In particolare, il ricorso a tale figura è obbligatorio in presenza di rischi elevati, nell’applicazione di metodi alternativi, nella progettazione antincendio di dettaglio, per specifici adempimenti formali oppure quando si applicano norme tecniche estere. In questi casi, l’intervento di un professionista antincendio è indispensabile.

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