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Il consulente tecnico d’ufficio: l’esperto tecnico della giustizia

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Nell’ambito dei procedimenti giudiziari, i consulenti tecnici nominati dal tribunale rivestono un ruolo importante nel sistema giudiziario italiano. Sotto forma di un “processo tecnico”, che si svolge parallelamente a quello giuridico, il consulente tecnico d’ufficio rappresenta il delegato del giudice e lo assiste mediante la propria relazione tecnica.

L’attività di consulente tecnico del tribunale costituisce per gli ingegneri in Italia, di norma, un’attività secondaria. Ciò deriva dalla natura stessa della funzione: è opportuno che i consulenti tecnici conoscano la pratica tecnica e, di conseguenza, operino come “esperti” tecnici nell’ambito giudiziario. Naturalmente accade anche che ingegneri si specializzino prevalentemente nelle perizie giudiziarie.

L’esito di un procedimento giudiziario in Italia dipende, in numerosi casi, dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio (CTU). Il consulente tecnico d’ufficio è un pubblico ufficiale e agisce in tale qualità. Il consulente tecnico di parte (CTP) è invece un consulente privato delle parti in causa.

Mentre il consulente tecnico d’ufficio opera come esperto del giudice, i consulenti tecnici di parte supportano gli avvocati delle parti in lite.

Un tentativo di mediazione finalizzato alla composizione extragiudiziale è obbligatorio prima dell’avvio del processo. Le parti possono tuttavia concordare contrattualmente che, in caso di controversia, venga istituito un collegio arbitrale. L’arbitrato (dal lat. “arbitrium”, letteralmente “giudizio”) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (senza ricorso al procedimento giudiziario ordinario), che consiste nell’affidare a uno o più terzi (gli arbitri) il compito di risolvere la controversia mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti.

La “Consulenza tecnica preventiva” ha lo scopo di conseguire una composizione extragiudiziale. Essa rappresenta un’alternativa al contenzioso giudiziario.

Qualora sussista urgenza tale da richiedere la verifica preventiva di uno stato dei luoghi o di una situazione, può essere richiesto un “Accertamento tecnico preventivo” (ATP) ai sensi dell’articolo 696 del Codice di procedura civile. L’intervento preventivo è necessario per evitare danni conseguenti oppure per valutare uno stato che successivamente non sarebbe più accertabile. La sussistenza dell’urgenza è accertata dal giudice. Nella pratica, più della metà delle cause può già chiudersi in questa fase, poiché intervengono le compagnie assicurative.

L’articolo 696-bis (“Accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite”) può essere richiesto anche senza urgenza con lo scopo di perseguire una composizione extragiudiziale. Qualora l’accordo non venga raggiunto, le parti possono richiedere che gli elaborati siano utilizzati nel procedimento di merito. Il giudice non interviene nel merito, ma nomina esclusivamente un consulente tecnico d’ufficio e dispone l’anticipazione delle spese. Sono dovute unicamente le spese procedurali, incluse quelle del consulente tecnico d’ufficio. Ciascuna parte sostiene i propri costi. In un procedimento con sentenza, invece, possono essere poste a carico anche le spese della controparte.

La mediazione non è disciplinata da un codice organico. Il Codice di procedura civile prevede soltanto l’inizio e la conclusione della mediazione.

I consulenti tecnici d’ufficio operano sia nel diritto civile come “consulente tecnico d’ufficio” sia nel diritto penale come “perito”. Casi tipici nel diritto penale riguardano dolo e (grave) colpa nell’ambito di incendi, incidenti, tragedie, valanghe, cedimenti strutturali e reati edilizi. Qualora nel diritto amministrativo si rendano necessarie perizie tecniche, vengono frequentemente nominati come esperti i tecnici della pubblica amministrazione.

Il “prodotto” del consulente tecnico d’ufficio è, in definitiva, una relazione che egli presenta al tribunale.

Diritto e verità?

Rispetto a una verità sostanziale, nei procedimenti giudiziari si tratta di una “verità processuale”, che qualifica come “vero” solo ciò che è verificabile secondo le regole processuali. Di conseguenza, una prova video o fotografica spesso non può essere utilizzata come mezzo di prova, perché non valida come prova processuale.

Nel diritto processuale valgono i seguenti principi:

  • “Principio dispositivo”: Con “principio dispositivo” in senso processuale si intende il principio secondo cui soltanto le parti sono legittimate a indicare i mezzi di prova a sostegno dei fatti dedotti in giudizio (art. 115, comma 1 c.p.c.). Il giudice è osservatore e non ha il diritto di introdurre elementi ulteriori rispetto a quanto richiesto dalla parte che agisce. Lo stesso vale per il consulente tecnico d’ufficio: qualora egli presenti “più” di quanto richiesto dalle parti, si configura una nullità.
  • L’inammissibilità del “quesito esplorativo”, ossia di quesiti “esplorativi” che comportano che il consulente tecnico d’ufficio svolga autonome indagini: una consulenza tecnica non può avere carattere esplorativo e non può quindi servire a colmare lacune probatorie delle parti, che hanno l’onere della prova, né a valutare responsabilità riservate al giudice. Al consulente tecnico d’ufficio non è consentito svolgere indagini di propria iniziativa, ad esempio escutere testimoni. L’accusa di “quesito esplorativo” è un mezzo frequentemente utilizzato dalla parte soccombente per contestare presunte irregolarità del consulente tecnico d’ufficio.
  • L’onere della prova di un fatto grava su chi lo invoca a sostegno della propria tesi (“onus probandi incumbit ei qui dicit”): chi intende far valere un diritto in giudizio deve allegare i fatti costitutivi che lo fondano.
  • Il “principio del contraddittorio”: esprime un fondamentale precetto di giustizia secondo cui nessuno può essere costretto a subire le conseguenze di una decisione senza aver avuto la possibilità di partecipare al procedimento, far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice e incidere sulla valutazione. Il silenzio non equivale ad assenso, ma a mancata espressione. L’assenza a un processo può favorire la controparte, ma non attribuisce automaticamente il diritto.

Il procedimento introduttivo (fase introduttiva):

Se un processo civile non viene promosso, di regola non ha luogo. Deve esistere un motivo, una “causa”.

L’introduzione del procedimento avviene generalmente tramite un avvocato, non direttamente dal tribunale. L’avvocato deposita gli atti introduttivi (“atti introduttivi”), ad esempio una “Citazione” o un “Ricorso”. La cosiddetta “Prima Udienza” viene successivamente fissata formalmente dal tribunale.

La “Citazione” ha lo scopo di convocare direttamente un convenuto. Il “Ricorso” richiede al tribunale di adottare una decisione senza che il convenuto sia previamente citato. Il “Ricorso” è utilizzato per lo più nei procedimenti speciali o nei casi urgenti. Già al momento del deposito devono essere allegati tutti i mezzi di prova, le testimonianze o i documenti, affinché il tribunale disponga di una base completa.

Dopo la notifica della “Citazione a prima udienza”, la convocazione alla prima udienza, il convenuto citato ha di norma 90 giorni all’interno dell’Italia e 120 giorni per le parti all’estero. Tale termine serve per esaminare la causa, consultare un avvocato e definire una strategia difensiva.

La “causa petendi” (“motivo della domanda”) indica il fondamento sostanziale della richiesta. Deve contenere gli elementi essenziali della pretesa. Una prova completa non è ancora necessaria in questa fase.

Dopo che il convenuto ha ricevuto la “Citazione” o il “Ricorso”, può reagire per iscritto. La “comparsa di costituzione e risposta” (ai sensi dell’art. 167 Codice di Procedura Civile) rappresenta la memoria difensiva di costituzione e risposta e corrisponde sostanzialmente alla difesa formale del convenuto nel processo civile. La risposta avviene tramite PEC o posta. Una volta pervenuta, viene registrata presso la cancelleria del tribunale (“cancelleria”). Dopo la registrazione, al caso viene attribuito un numero (Numero di Ruolo Generale – NRG), il numero ufficiale di ruolo con cui la causa è identificata in tutti gli atti giudiziari. A seconda della tipologia della causa, il tribunale assegna il fascicolo a un giudice competente.

Il giudice è responsabile della “Prima Udienza”, dell’istruttoria e delle ulteriori fasi processuali. Di norma, il giudice esamina il caso soltanto nell’ambito della “Prima udienza”. In condizioni normali, la prima udienza è un’udienza tecnica nel corso della quale vengono fissati nuovi termini.

In questa fase, di solito, vengono chiamate in causa altre parti. Esempio: un direttore dei lavori viene convenuto e chiama in causa l’esecutore (“chiamata in causa”). In tal modo i termini (90 giorni) ricominciano. Ciò può comportare uno slittamento della “Prima udienza” di molti mesi, rendendo opportuno considerare procedure alternative di risoluzione delle controversie. Il giudice autorizza le “chiamate in causa”.

La “domanda riconvenzionale” (“controdomanda”, ossia domanda proposta dal convenuto nel processo civile ai sensi dell’art. 36 Codice di Procedura Civile) sussiste quando il convenuto non si limita a respingere la domanda originaria e a chiederne il rigetto, ma fa valere a sua volta pretese nei confronti dell’attore.

Cosa fanno i consulenti tecnici?

Gli “atti introduttivi” sono gli atti iniziali con cui un procedimento giudiziario viene ufficialmente avviato. Il consulente tecnico d’ufficio studia gli atti sulla base dei quali viene chiamato nel processo e, dal momento del giuramento, può consultare il fascicolo processuale. In numerosi procedimenti vi sono più di due parti, poiché progettisti, direttori dei lavori, imprese esecutrici, progettisti specialistici (come geologi) o assicurazioni sono chiamati in causa. Tutte le parti hanno il diritto di intervenire e di presentare il proprio punto di vista.

Ai sensi del “principio del contraddittorio”, vi sono due termini essenziali da rispettare: 60 giorni per una relazione conclusiva e 20 giorni per la replica.

In linea generale, si tratta di procedimenti prevalentemente scritti: vi sono pochi dibattiti orali. Le discussioni avvengono quasi interamente in forma scritta. Le osservazioni orali nell’ambito delle udienze vengono comunque verbalizzate e trascritte.

Nell’ambito della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) nel processo civile italiano vi sono tre importanti termini per il deposito delle memorie e dei mezzi di prova:

  • “Prima Memoria” entro 30 giorni dall’avvio del procedimento CTU: contiene i quesiti tecnici (“quesiti”) rivolti al consulente.
  • “Seconda memoria” (memoria istruttoria) entro ulteriori 30 giorni, quindi complessivamente 60 giorni dall’avvio del procedimento: devono essere depositati tutti i fatti e i mezzi di prova. Successivamente si verifica la “Scadenza delle preclusioni”: decorso tale termine non sono più possibili ulteriori richieste istruttorie, testimoni o atti esecutivi. Tutto ciò che è rilevante deve essere depositato entro tale momento.
  • • Successivamente il giudice decide se nominare un consulente tecnico d’ufficio. Il consulente tecnico d’ufficio esamina soltanto le prove già disponibili e redige una relazione tecnica. La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova autonomo.

Il giudice stabilisce i quesiti per il consulente tecnico d’ufficio, non le parti. Il consulente tecnico d’ufficio comunica con il giudice, non con le parti.

Esistono due forme di consulente tecnico d’ufficio:

  • Il “CTU deducente”: valuta i fatti già esistenti. Dagli atti processuali viene dedotta una perizia tecnica.
  • • Il “CTU percipiente”: il giudice incarica il consulente di verificare fatti, ad esempio richiedendo documenti. Ciò non sostituisce l’onere probatorio delle parti.

In cosa consiste la strategia degli avvocati? Nell’ambito dell’istruttoria, il consulente tecnico di parte (CTP) dovrebbe presentare un documento in grado di influenzare e convincere significativamente il consulente tecnico d’ufficio (CTU) nella sua argomentazione. La controparte sosterrà immediatamente che ciò violi il “principio del contraddittorio”, poiché il consulente tecnico d’ufficio si baserebbe su una delle parti. Qualora sorgano controversie di questo tipo, il consulente tecnico d’ufficio deve di norma interpellare il giudice circa la procedura da seguire, al fine di evitare una nullità.

I consulenti tecnici di parte non si scambiano reciprocamente le proprie osservazioni, ma le trasmettono al consulente tecnico d’ufficio.

Il consulente tecnico d’ufficio decide autonomamente come svolgere l’attività. Qualora vengano effettuate verifiche in loco, ai sensi del principio del contraddittorio devono essere sempre invitate entrambe le parti (“Giorno, ora e luogo di inizio attività periziali”). In caso contrario sussiste il rischio di nullità.

Di norma il consulente tecnico d’ufficio comunica alle parti l’avvio delle operazioni peritali. Alle parti viene comunicata la data della riunione. In linea di principio può rimanere a una sola riunione. In essa viene fissato il termine entro il quale la consulenza d’ufficio sarà depositata. Gli altri termini derivano dalla possibilità di replica.

Di norma viene trasmessa una bozza (“Bozza di perizia”) e seguono le osservazioni dei consulenti tecnici di parte (“osservazioni”). Il consulente tecnico d’ufficio redige quindi la relazione definitiva, indicando per ciascun quesito formulato dal giudice le posizioni delle parti e traendone una sintesi conclusiva.

Alle riunioni possono partecipare le parti, gli avvocati e i consulenti tecnici di parte. I consulenti possono nominare al massimo un segretario. Eventuali sostituti vengono nominati ufficialmente (tramite PEC e con documentazione).

La consulenza tecnica d’ufficio ha forma libera. Devono essere indicati presenze, orari, interventi e allegati.

Fase di specificazione della domanda e delle istanze istruttorie:

La “Fase di specificazione della domanda e delle istanze istruttorie” è la fase di precisazione della domanda e delle richieste istruttorie. L’obiettivo è precisare tutti i fatti, le prove e le richieste prima che il giudice o il consulente tecnico d’ufficio intervengano. La fase si svolge dopo il deposito della domanda.

Tipologie di mezzi di prova (“prove istruttorie”) sono:

  • “Prove precostituite”: documenti o atti già esistenti e conosciuti. Esempi: contratti, fatture, atti.
  • “Testimoni”: gli avvocati formulano le domande per i propri testimoni.
  • “Ordine di esibizione”: l’ordine giudiziale di esibizione di documenti non in proprio possesso o detenuti da terzi. Esempi: dati bancari di terzi, dati catastali, documenti necessari al consulente tecnico d’ufficio per la verifica.

Disposizioni delle parti al consulente tecnico d’ufficio non sono previste nel Codice di procedura civile, poiché non è nemmeno prevista espressamente l’esistenza del consulente tecnico d’ufficio. Ciò significa che il consulente tecnico d’ufficio è nominato solo su ordine del giudice ed esamina esclusivamente le prove già disponibili.

Di norma la replica alla seconda “Memoria” avviene entro 3–20 giorni. È ammessa soltanto una presa di posizione o una controprova rispetto alla seconda memoria. Nella maggior parte dei casi le controprove vengono dichiarate inammissibili.

Fase delle assunzioni istruttorie:

Dopo la conclusione della fase degli scritti, spetta al giudice esaminare l’intera causa e stabilire quali mezzi di prova debbano effettivamente essere assunti.

Il giudice legge tutti gli atti, esamina le richieste istruttorie, decide quali prove ammettere, determina la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, lo fa giurare, dispone l’audizione dei testimoni o lo svolgimento di sopralluoghi.

Dopo il giuramento, il consulente tecnico d’ufficio è un pubblico ufficiale. In tal senso emette la propria parcella nei confronti del tribunale e non delle parti coinvolte.

Spesso i “Giudici onorari di tribunale” (GOT), giudici onorari che sono avvocati di altri fori, vengono incaricati dell’istruttoria, dell’escussione dei testimoni o del giuramento del CTU. Il potere decisionale nella sentenza rimane tuttavia al giudice togato competente.

Dopo l’assunzione di tutte le prove ammesse si tiene un’ulteriore udienza. Il giudice verifica se tutte le prove sono state raccolte e se siano necessarie ulteriori indagini. Se non sono richieste ulteriori prove, il giudice dichiara la causa “matura per la decisione”. Da questo momento non sono più ammesse nuove allegazioni o prove e inizia la fase decisionale. Le parti possono soltanto precisare le conclusioni e aggiornare l’argomentazione, ma non introdurre nuovi fatti.

Dopo la fine dell’istruttoria vi è un’udienza in cui il giudice determina se l’istruttoria sia conclusa. Se lo è, il giudice stabilisce che la causa è matura per la decisione. Non vengono più ammessi elementi nuovi. Le parti possono aggiornare le proprie conclusioni.

Fase decisionale:

Dopo la dichiarazione di “maturità per la decisione” inizia la fase finale scritta. Il termine è di 60 giorni per ciascuna parte. Il contenuto consiste nel riepilogo dell’intero caso, nella valutazione delle prove, nel confronto con la consulenza tecnica d’ufficio e nell’argomentazione giuridica. Tali atti rappresentano l’esposizione definitiva della posizione.

Successivamente decorre un termine di 20 giorni (“Memoria di replica”). Lo scopo è replicare alle conclusioni della controparte e formulare l’ultima difesa scritta. Anche qui vale il principio che non sono ammessi nuovi fatti.

Decorso il termine, il giudice si ritira in camera di consiglio, analizza le prove, la consulenza tecnica d’ufficio, le testimonianze e le argomentazioni ed emette la sentenza. La sentenza contiene la ricostruzione dei fatti, la motivazione giuridica, la decisione sulle spese e l’esecutività.

“Iudex peritus peritorum” è un principio giuridico latino che significa: “Il giudice è il perito dei periti.” Con ciò si esprime che il giudice non è vincolato alla consulenza di un esperto. Può discostarsi dal risultato, recepirne parzialmente le conclusioni oppure respingere integralmente la perizia.

Qualora il giudice decida di discostarsi dalle risultanze del consulente, deve motivare la propria decisione in modo sufficiente e comprensibile (cfr. Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza del 13 dicembre 2010). Inoltre il giudice può seguire le conclusioni di un consulente tecnico di parte (CTP) oppure nominare un nuovo consulente tecnico d’ufficio.

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