la provincia di Bolzano ha competenza primaria in materia di protezione e prevenzione incendi. Di conseguenza la Provincia può emanare disposizioni procedurali autonome.
È evidente che una provincia autonoma non può abrogare le disposizioni statali, che a loro volta si basano in larga misura sulla normativa europea. Proprio nella prevenzione incendi la tutela della vita umana, dei beni e dell’ambiente riveste un ruolo centrale, il che mostra chiaramente che si tratta di obiettivi di rango superiore.
La legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4 (“Procedure generali per la prevenzione degli incendi”) aggiorna la disciplina antincendio in provincia di Bolzano alla luce della normativa statale introdotta con il Codice di prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale (DM) 3 agosto 2015, successivamente integrato ed ampliato. Successivamente sono state via via introdotte regole tecniche verticali che, per specifiche attività con elevato rischio di incendio, dettano prescrizioni ulteriori rispetto alle regole orizzontali fissate dal Codice di prevenzione incendi. Con il DM 18 ottobre 2019 il Codice di prevenzione incendi è stato integrato con i capitoli M1, M2 e M3, dedicati ai “metodi alternativi”, vale a dire ai metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering – FSE).
In analogia con la normativa statale, la disciplina provinciale in materia di prevenzione incendi fa riferimento alle “attività soggette a controllo” (“attività soggette a controllo”), vale a dire le attività sottoposte a visite e controlli di prevenzione incendi elencate nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modifiche.
La legge provinciale altoatesina introduce due comitati tecnici provinciali:
Art. 5: Landesfachbeirat per la prevenzione incendi (LBB) – Comitato tecnico provinciale per la prevenzione incendi (CTPPI)
Il CTPPI svolge in particolare i seguenti compiti: nell’ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti attività a rischio di incidente rilevante, su richiesta dell’Area funzionale Antincendi dell’Agenzia esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti e le esperte che effettuano le visite tecniche;esprime il parere sulle istanze di deroga all’osservanza della normativa di prevenzione incendi, di cui all’articolo 11, presentate in relazione ad attività o impianti aventi caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
(3) Il CTPPI è composto da:
- un/una rappresentante degli ordini e dei collegi professionali degli ambiti tecnici interessati, cui spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.
- il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia o un suo delegato/una sua delegata, in qualità di Presidente;
- il/la Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato/una sua delegata;
- il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio o un suo delegato/una sua delegata;
- il Direttore/la Direttrice della Scuola provinciale antincendi o un suo delegato/una sua delegata;
Art. 6: Landesfachbeirat in materia di pericolo di incidenti rilevanti (LBSV) – Comitato tecnico provinciale in materia di pericolo di incidenti rilevanti (CTPIR)
Il CTPIR svolge le funzioni che il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, attribuisce alle Regioni.
Il CTPIR è composto da:
- un/una rappresentante del Comune territorialmente competente.
- il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia o un suo delegato/una sua delegata, in qualità di Presidente;
- il/la Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato/una sua delegata;
- il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio o un suo delegato/una sua delegata;
- il Direttore/la Direttrice della Scuola provinciale antincendi o un suo delegato/una sua delegata;
- un/una rappresentante degli ordini e collegi professionali degli ambiti tecnici interessati, cui spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche;
- un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima;
- un/una rappresentante dell’Ispettorato del lavoro della Provincia;
- un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di sviluppo del territorio;
Oltre alle figure previste dalla normativa statale di prevenzione incendi, e precisamente:
- “tecnico abilitato/tecnica abilitata”: professionista qualificato/a, iscritto/a a un albo professionale e operante nell’ambito delle proprie competenze,
- “professionista antincendio”: professionista qualificato/a, iscritto/a a un albo professionale e agli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modifiche, che opera nell’ambito delle proprie competenze,
- “progettista antincendio”: tecnico abilitato/tecnica abilitata oppure professionista antincendio che redige il progetto di prevenzione incendi,
sono introdotte due ulteriori nuove figure:
- “validatore/validatrice”: professionista antincendio iscritto/iscritta nell’elenco di cui all’articolo 13 della presente legge, estraneo/estranea al processo di progettazione e di realizzazione dell’opera da validare e che, in ogni caso, non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
- “asseveratore/asseveratrice”: professionista antincendio oppure tecnico abilitato/tecnica abilitata che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, risulti iscritto/iscritta da almeno dieci anni al relativo albo professionale, che sia stato incaricato/incaricata prima dell’inizio dei lavori, che non sia coinvolto/coinvolta nella progettazione, nella direzione e nell’esecuzione dei lavori e che non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
Nell’articolo 7 – Progetti di prevenzione incendi – vengono definite le responsabilità di queste due figure:
(1) I responsabili di attività soggette a controllo che sono interessate da un intervento edilizio ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera e), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono tenuti a elaborare un progetto di prevenzione incendi.
(2) I responsabili di attività soggette a controllo che sono interessate da un intervento edilizio ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettere b), c), d) o f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono tenuti a elaborare un nuovo progetto di prevenzione incendi, qualora in base ai criteri di cui all’allegato A della presente legge o, se non applicabili, alla valutazione del rischio di incendio ai sensi delle norme vigenti detto intervento comporti modifiche rilevanti dell’attività ai fini della sicurezza antincendio, con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
(3) Ai fini dell’approvazione degli interventi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, deve essere elaborato un progetto di prevenzione incendi se le attività soggette a controllo sono interessate da un intervento edilizio ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera e), e successive modifiche, della citata legge provinciale.
(4) Ai fini dell’approvazione degli interventi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, deve essere elaborato un progetto di prevenzione incendi se le attività soggette a controllo sono interessate da un intervento edilizio ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettere b), c), d) o f), e successive modifiche, della citata legge provinciale e, in base ai criteri di cui all’allegato A della presente legge o, se non applicabili, alla valutazione del rischio di incendio ai sensi delle norme vigenti, detto intervento comporta modifiche rilevanti dell’attività ai fini della sicurezza antincendio, con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
(5) L’asseveratore/L’asseveratrice valuta i progetti di cui ai commi da 1 a 4; non valuta invece i progetti di cui al comma 7 e quelli per cui viene presentata istanza di deroga ai sensi dell’articolo 11.
(6) L’Ufficio esamina i progetti di cui ai commi da 1 a 4: su richiesta del sindaco/della sindaca o della pubblica amministrazione competente; in seguito a segnalazioni o ispezioni.
(7) L’Ufficio esamina tutti i progetti di cui ai commi da 1 a 4 elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE) e quelli elaborati con soluzioni alternative o livelli di prestazione modificati, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2015, e successive modifiche.
(8) L’Ufficio esamina a campione i progetti di cui ai commi da 1 a 4 relativi alle attività soggette a controllo rientranti nelle categorie B e C.
(9) In caso di particolari criticità, i progetti di prevenzione incendi relativi ad attività soggette a controllo rientranti nella categoria A, elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE), possono essere sottoposti, su richiesta dell’Ufficio, a revisione paritaria (peer review) da parte di un validatore/una validatrice.
(10) I progetti di prevenzione incendi relativi ad attività soggette a controllo rientranti nelle categorie B e C, elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE), devono essere sottoposti a revisione paritaria (peer review) da parte di un validatore/una validatrice.
Art. 13 (Elenco dei validatori e delle validatrici)
(1) È istituito un elenco di professionisti e professioniste autorizzati a svolgere l’attività di revisione e validazione nell’ambito di progetti elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE), di seguito denominato elenco dei validatori e delle validatrici o elenco. L’elenco dei validatori e delle validatrici è tenuto dall’Ufficio.
(2) L’iscrizione all’elenco dei validatori e delle validatrici è riservata alle sole persone fisiche con la qualifica di professionista antincendio in possesso di laurea magistrale in una disciplina tecnica e degli ulteriori requisiti di cui al presente articolo.
(3) Il/La professionista antincendio che intende svolgere l’attività cui al comma 1 deve presentare all’Ufficio istanza di inserimento nell’elenco dei validatori e delle validatrici, con le modalità stabilite dal regolamento d’esecuzione della presente legge.
(4) Possono essere iscritti all’elenco i professionisti e le professioniste antincendio di comprovata esperienza e competenza nel settore della progettazione mediante approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE). L’esperienza e la competenza sono accertate dalla commissione di cui al presente articolo, attraverso un esame le cui modalità sono stabilite dal regolamento d’esecuzione della presente legge. I costi per l’iscrizione all’esame sono sostenuti dal/dalla professionista richiedente.
(5) Sono iscritti all’elenco dei validatori e delle validatrici, senza previo esame di cui al comma 4, i professionisti e le professioniste antincendio certificati in materia di ingegneria antincendio (FSE) con procedura ISO/IEC 17024.
Le disposizioni transitorie (articolo 16) precisano quanto segue:
(4) L’articolo 13 trova applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge. L’elenco di cui all’articolo 13 entra a regime al raggiungimento del numero minimo di tre iscritti/iscritte. Fino all’entrata a regime dell’elenco e, comunque, non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore del suddetto regolamento d’esecuzione, la funzione di validatore/validatrice può essere ricoperta anche da un/una professionista antincendio iscritto/iscritta da almeno 10 anni negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modifiche, che risulti estraneo/estranea al processo di progettazione e realizzazione dell’opera da validare e in ogni caso che non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
Di fatto, con questa legge la Provincia autonoma di Bolzano delega a liberi professionisti una parte delle attività che in altre regioni e province sono svolte dai comandi dei vigili del fuoco, concentrandosi direttamente sui casi più complessi. Infatti, mentre la normativa statale prevede che le attività rientranti nella categoria C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, siano SEMPRE verificate dal comando dei vigili del fuoco, l’Ufficio competente per la prevenzione incendi eseguirà tali controlli solo a campione, avvalendosi del supporto dei professionisti esterni attivati allo scopo.


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